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15/09/2009

COMMERCIO OGGETTI PREZIOSI: nomina rappresentanti
Oggetto: Parere del Ministero dell’Interno in materia di licenza ex art. 127 del T.U.L.P.S. per l’attività di commercio di oggetti preziosi – Nomina rappresentanti.

Con parere n. 557/PAS.15488.12020(1), il Ministero dell’Interno, in risposta ad un nostro quesito, ha chiarito in quali ipotesi il titolare di una licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 127 del T.U.L.P.S. ha l’obbligo di nominare un rappresentante.

In via preliminare il Ministero ha ricordato che le norme che disciplinano la licenza di Pubblica Sicurezza per il commercio di oggetti preziosi non prevedono espressamente la possibilità di nominare un rappresentante, come invece avviene nel caso di altre autorizzazioni di polizia.

Senonchè, alcune disposizioni sembrano presupporre la facoltà di nomina del rappresentante, dal momento che riconoscono la possibilità che un medesimo soggetto titolare di licenza possa avere più esercizi di vendita.

L’art. 127 del T.U.L.P.S., al quarto comma, stabilisce infatti che la licenza di pubblica sicurezza “è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse”.

Inoltre, l’art. 245 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., R.D. n. 635 del 6 maggio 1940, oltre a ribadire che “La licenza è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi, appartenenti alla medesima persona od alla medesima ditta, ancorché siti in località diverse” prevede che “in ogni esercizio deve, tuttavia, essere conservata copia della licenza, rilasciata ai sensi dell'art. 243. Nella copia deve essere annotata dal Questore la sede dell'esercizio per la quale è rilasciata”.

Sulla base della normativa del settore, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha pertanto riconosciuto, fin dal 1986, la facoltà per il titolare di una gioielleria di nominare un rappresentante per la gestione dell’impresa.

In applicazione al disposto di cui all’art. 8 del T.U.L.P.S. il rappresentante deve possedere gli stessi requisiti del titolare della licenza ed ottenere l’approvazione dell’autorità di pubblica sicurezza che ha rilasciato l’autorizzazione.

Il titolare della licenza di pubblica sicurezza rimane comunque responsabile nei confronti dell’Autorità di Pubblica Sicurezza per la gestione dell’attività, ferma restando la possibilità di nominare uno o più rappresentanti per lo stesso esercizio di vendita, ovvero di un rappresentante per più esercizi di vendita.

Il Ministero ha sottolineato che l’istituto della rappresentanza costituisce comunque un’eccezione in materia di autorizzazioni di pubblica sicurezza, che hanno natura strettamente personale e che impongono, come regola generale, la gestione personale dell’attività da parte del titolare dell’autorizzazione, pur essendo consentiti casi di momentanea assenza.

Nel parere è stato inoltre precisato che il titolare della licenza di cui all’art. 127 del T.U.L.P.S. può comunque servirsi di coadiutori, che non devono necessariamente avere la rappresentanza. Al coadiutore può essere, inoltre, affidato il locale di vendita in assenza del titolare, purché si tratti di assenze momentanee, dettate dalle comuni esigenze.

Qualora, invece, il titolare dell’esercizio si assenti per un periodo più lungo, tale da assumere il carattere della stabilità, il coadiutore dovrà assumere la veste di rappresentante ed ottenere l’approvazione di cui all’art. 8 del T.U.L.P.S. (a tal riguardo è stata richiamata la sentenza Cass. 2 marzo 1959 - in “Giust. Pen.” 1959, II, 1102).

Riassumendo, sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero, si può concludere che nel caso di licenze di pubblica sicurezza di cui all’art. 127 del T.U.L.P.S.:

• La rappresentanza, pur essendo strumento eccezionale, è consentita;
• Il titolare ha l’obbligo di nominare un rappresentante qualora si assenti per periodi prolungati tali da assumere carattere di stabilità;
• Il titolare può farsi aiutare da coadiutori, senza rappresentanza, quando è presente nel locale di vendita o si assenta per brevi periodi.

Si ricorda che la posizione espressa dal Ministero con il parere in oggetto conferma quanto già chiarito con nota n. 557/PAS.16646.12000.A (17) A del 31 gennaio 2006, con la quale erano state delineate le regole generali per la nomina dei rappresentanti con riguardo alla materia degli esercizi pubblici.
   
   
   
   
 
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