|
|
|
|
FIARC
|
|

18/02/2009
Siglato l’Accordo Economico per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore commercio
Nella giornata di ieri è stato siglato l’AEC per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore commercio da Confesercenti, Confcommercio, Confcooperative con Fiarc, Fnaarc, Usarci, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil ed Ugl . Filcams-Cgil si è riservata di sottoscrivere e di sciogliere la riserva nei prossimi giorni.
Evidenziamo qui di seguito le principali e più significative novità.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Con l’introduzione del nuovo articolo 1 bis è stata data una disciplina più compiuta ed articolata a tale istituto. In particolare è stato precisato che il l termine del contratto a tempo determinato può essere rinnovato o prorogato con il consenso dell’agente o rappresentante espresso in forma scritta. In mancanza della forma scritta, il rapporto si considera a tempo indeterminato. In caso di rinnovo di rapporti a termine aventi lo stesso contenuto di attività (zona, prodotti e clienti) la casa mandante può stabilire un periodo di prova solo nel primo rapporto.
Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito tacitamente dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato .
VARIAZIONI DI ZONA
Queste in sostanza le novità più salienti.
L'insieme delle variazioni di lieve entità e media entità apportate in un periodo di 18 mesi antecedenti l'ultima variazione, sarà da considerarsi come una unica variazione sia ai fini della richiesta di preavviso di 2 o 4 mesi, sia ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante. Per gli agenti e rappresentanti che operano in forma di monomandatari sarà da considerarsi come una unica variazione l'insieme delle variazioni di lieve e media entità apportate in un periodo di 24 mesi antecedenti l'ultima variazione.
In luogo del preavviso è dovuta all’agente un’indennità sostitutiva calcolata sulla base della media delle provvigioni incassate dall’agente nell’anno solare precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero) sui clienti e/o zona e/o prodotti e/o misura delle provvigioni che sono stati oggetto della riduzione. Tale indennità sostitutiva sarà pari a tanti dodicesimi delle provvigioni incassate dall’agente nell’anno solare precedente ( ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l’anno solare precedente non sia stato lavorato per intero) quanti sono i mesi di mancato preavviso Il proseguimento del rapporto dopo la variazione non incide sul diritto dell’agente di percepire l’eventuale indennità sostitutiva.
DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
E’ sensibilmente modificata la formulazione dell’articolo la novità un po più rilevante attiene al comma relativo all’addebito del campionario.
Il contratto potrà prevedere l’addebito totale o parziale del valore del campionario all’agente o rappresentante, nel solo caso di mancato o parziale restituzione o di danneggiamento non derivante dal normale utilizzo. È vietato l’addebito del campionario all’agente o rappresentante per motivi diversi da quelli sopra indicati.
Inoltre la casa mandante è tenuta a mettere a disposizione dell’agente anche la documentazione contabile, nel precedente AEC non c’era riferimento a tale tipo di documentazione.
PROVVIGIONI
La nuova formulazione riprende totalmente l’art 1748 del c.c. in particolare la novità più significativa riguarda quanto segue. Per le trattative concluse nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto( od eventualmente nell’arco del più lungo termine pattuito nel contratto individuale) fermo restando che la conclusione delle trattative stesse sia riconducibile all’attività prevalentemente svolta dall’agente prima dello scioglimento o della sospensione del contratto di agenzia, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affare. Nei contratti individuali di agenzia il termine di cui al primo paragrafo può essere aumentato su richiesta dell’agente, ma in nessun caso diminuito.
Inoltre è stato precisato che il compenso aggiuntivo in forma non provvigionale non sussiste nel caso in cui l’agente o rappresentante svolga la sola attività di recupero degli insoluti.
LIQUIDAZIONI PROVVIGIONI
Per quanto riguarda la liquidazione delle provvigioni , le parti convengono che venga regolate secondo quanto previsto dall’art. 1749 del Codice Civile , nella parte che viene di seguito riportata : “ il preponente consegna all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L’estratto Conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all’agente.
L’agente ha diritto di esigere che gli siamo fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili. È nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.”
PATTO DI NON CONCORRENZA
L’istituto è rimasto pressocchè invariato salvo l’introduzione del seguente principio. Il patto di non concorrenza post contrattuale potrà essere pattuito solo al momento dell’inizio del rapporto di agenzia . E’ esclusa ogni possibilità di variazione unilaterale delle intese raggiunte al riguardo del patto di non concorrenza post contrattuale.
INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO
Questo è il punto su cui il negoziato è stato particolarmente complesso. Il nuovo Aec in sostanza conferma l’impianto precedente di FIRR, Indennità di clientela ed Indennità meritocratica che è quella che è stata modificata.
Per quanto concerne il FIRR va evidenziato che non sarà riconosciuto ora nella sola ipotesi di ritenzione indebita di somme di spettanza del preponente , cessa l’atra ipotesi del precedente AEC di concorrenza sleale e della violazione del vincolo di esclusiva.
Passando all’Indennità meritocratica il nuovo Aec prevede che Per la quantificazione di tale indennità le parti stipulanti convengono che l’indennità meritocratica sia pari alla differenza fra un valore non inferiore a quello individuato nelle diverse ipotesi descritte nella tabella di seguito prevista , e quanto di competenza dell’agente a titolo di indennità risoluzione rapporto e indennità suppletiva di clientela.
Nell’eventualità di possibili contenziosi le parti stipulanti per la percezione dell’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica da parte dell’a gente hanno scelto la sede “protetta” della Commissione di conciliazione territorialmente competente. Per assegnare un ruolo di primaria importanza alle parti sociali e ridurre al massimo il contenzioso giudiziale.
Per il computo dell’indennità meritocratica così come riformulata si rinvia alla lettura delle tabelle presenti nel testo dell’AEC che fanno riferimento a tre elementi : durata del rapporto, percentuale di incremento del fatturato e percentuale di indennità rispetto al valore massimo determinato dall’art. 1751 c.c. da cui sottrarre indennità di risoluzione del rapporto e indennità di clientela.
WELFARE CONTRATTUALE
Inserito nell’AEC un percorso per la possibile costituzione di un Ente Bilaterale tra i soggetti firmatari e per l’introduzione dell’Assistenza Sanitaria Integrativa per gli agenti e rappresentanti di commercio. |
|
|
|
Confesercenti Nuoro - Ogliastra - Via L. Da Vinci, 50 -Nuoro -Tel.0784.30.188 - fax 0784.20.85.34 - P. Iva 93001850911 |
|