22/04/2008
Credito d'imposta per commercianti e tabaccai
La Finanziaria 2008 (commi da 228 a 232) prevede per le aziende commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso (ivi compresi i benzinai), nonché quelle di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di usufruire di un credito d’imposta, per ciascuno dei periodi 2008, 2009 e 2010, nella misura dell'80% del costo sostenuto per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l'installazione di apparecchi di video-sorveglianza
L’agevolazione è concessa ad ogni esercente beneficiario sino ad un importo massimo di € 3.000, deve essere indicata a pena di decadenza nella rispettiva dichiarazione dei redditi e può essere utilizzata in compensazione ai sensi del D..lgs 241/97 e successive modificazioni.
Ne deriva che il soggetto beneficiario non può fruire di un importo superiore a tremila euro nell’arco temporale di vigenza della disciplina dell’agevolazione stessa. Considerato altresì che l’acquisizione può aver luogo anche tramite locazione finanziaria, il ministero ha precisato che ai fini della determinazione della spesa agevolabile si fa riferimento al costo sostenuto dal concedente.
Sono ammessi all’agevolazione gli oneri sostenuti nel predetto triennio dal commerciante per la prima installazione, nel luogo di esercizio dell’attività, di impianti ed attrezzature di sicurezza (antifurto, sistemi Pos-bancomat ecc).
Il credito d’imposta, parimenti per ciascuno dei periodi 2008, 2009 e 2010, riguarda anche gli esercenti l’attività di rivendita dei generi di monopolio che operino in base a concessione amministrativa ed è determinato dal legislatore nella misura dell'80% del costo sostenuto per l’adozione delle predetti misure di prevenzione degli atti illeciti (commi da 233 a 237 legge finanziaria).
L’agevolazione è concessa ad ogni tabaccaio beneficiario sino ad un importo massimo di € 1.000 in relazione a ciascun periodo d'imposta, deve essere indicata a pena di decadenza nella relativa dichiarazione dei redditi e può essere utilizzata in compensazione ai sensi del D..lgs 241/97 e successive modificazioni.
Ne consegue che il beneficiario non può fruire di un importo superiore a tremila euro nell’arco temporale di vigenza della disciplina dell’agevolazione stessa. Considerato altresì che l’acquisizione può aver luogo anche tramite locazione finanziaria, il ministero ha precisato che ai fini della determinazione della spesa agevolabile si fa riferimento al costo sostenuto dal concedente
Precisiamo che i tabaccai, qualora svolgano anche altre attività commerciali il cui esercizio risulti prevalente rispetto alla rivendita dei generi di monopolio, rientreranno nel beneficio previsto per la sicurezza degli esercenti in generale (art. 1, commi da 228 a 232, legge finanziaria 2008).
Si precisa a riguardo che per “attività prevalente” deve intendersi quella con la quale sono stati conseguiti maggiori ricavi, assunti al lordo del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è richiesto il credito d’imposta.
I commercianti e i tabaccai che intendano avvalersi del credito d’imposta dovranno presentare in via telematica un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate, utilizzando il prodotto di gestione denominato “CREDITO SICUREZZA” disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.
La richiesta va presentata:
- per l’anno 2008 a partire dalle ore 10.00 del 28 aprile;
- per ciascuno degli anni 2009 e 2010 dalle ore 10 del 2 febbraio di ciascun anno.
NB: Gli esercenti ai quali non sia concesso il beneficio nell’anno in cui è richiesto, a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili, avranno la precedenza per la concessione del credito d’imposta negli anni successivi.
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